|
Parere UPPA n. 2/08 All’Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 Roma
e, p.c.: Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria generale dello Stato
IGOP - Ufficio II
Via XX Settembre, n. 97
00187 Roma
OGGETTO: Art.1, comma
520, legge 296/2006- DPCM del 16 novembre 2007.
Si
fa riferimento alla nota n. 1075 del 26 novembre 2007 con la
quale codesto Istituto chiede di volersi avvalere della disposizione di
cui all’art. 1, comma 6, del DPCM richiamato in oggetto con la quale gli enti
di ricerca possono avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a
qualifiche diverse rispetto a quelle autorizzate.
L’Istituto
in indirizzo, con il provvedimento citato, è stato autorizzato ad assumere un numero
pari a 105 unità di personale, di cui 78 di queste risultano
vincitori di concorso pubblico e 27 destinatari della stabilizzazione in quanto
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del
2006. Ciò a fronte di un costo complessivo a regime di € 3.628.609,00.
Codesto
Ente, con la citata richiesta di rimodulazione, fa presente di voler procedere
prioritariamente, in attuazione del Piano di fabbisogno di personale per il
triennio 2007-2009, alla stabilizzazione di 89 unità appartenenti ai profili di
primo tecnologo, ricercatore, tecnologo
e Cter di IV e VI livello e solo successivamente al
2007 procedere all’assunzione dei vincitori di concorso per un totale di 72
unità contro le 78 autorizzate. Al riguardo specifica che le sei unità residue saranno
assunte ad avvenuto completamento delle procedure concorsuali attualmente in itinere. Si aggiunge, che il costo
complessivo per le suddette stabilizzazioni risulta pari
a € 3.608.682,00 e pertanto inferiore
rispetto alla spesa a regime autorizzata
con il DPCM di che trattasi corrispondente a € 3.628.609,00.
Ciò
premesso si rappresenta che la proposta di rimodulazione prospettata non può
essere accolta in quanto in contrasto con i principi costituzionali in materia
di reclutamento.
L’Istituto
in indirizzo, infatti, pur in presenza di vincitori di
concorso, chiede l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal DPCM in
oggetto solo per fini di stabilizzazione, violando il vincolo più volte
ribadito dalla giurisprudenza costituzionale di garantire l’adeguato accesso
dall’esterno, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti utilizzati.
Le
procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di
reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando
un’assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno
conteggiate nella quota da destinare all’accesso dall’esterno. La
stabilizzazione, infatti, è un reclutamento speciale riservato ad una platea
definita di soggetti, esattamente come quello previsto
per il personale interno con le
progressioni verticali.
Solo
in assenza di vincitori l’adeguato accesso anziché essere realizzato nello
stesso anno può
essere compensato nell’ambito del piano triennale del fabbisogno.
Ne
deriva, pertanto, che qualora la ripartizione delle risorse finanziarie
autorizzata dal DPCM 16 novembre 2007 non fosse
coerente con le esigenze dell’Ente, la richiesta di rimodulazione dovrà essere
riformulata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del citato DPCM, e potrà essere
autorizzata purché compatibile con il principio costituzionale richiamato.
Fermo
restando quanto sopra, si ricorda che per gli anni 2008 e 2009 le esigenze
funzionali di codesto Ente potranno essere valutate,
sempre nel rispetto del principio costituzionale della quota del cinquanta per
cento da riservare agli esterni, nell’ambito del regime assunzionale di cui
all’art. 1, comma 643 della legge n.296 del 2006.
Tale
disposizione prevede che, per i predetti anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno.
Anche la stabilizzazione dunque, configurandosi come una forma
speciale di reclutamento dalla quale scaturisce una nuova assunzione a tempo
indeterminato, al pari delle assunzioni ordinarie sempre a tempo indeterminato,
è sottoposta al regime introdotto dal richiamato comma 643 per gli anni 2008 e
2009.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro