Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Parere UPPA n. 2/08                                    All’Istituto nazionale di statistica

Via Cesare Balbo, n. 16

00184 Roma

 

e, p.c.:   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ragioneria generale dello Stato

IGOP - Ufficio II

Via XX Settembre, n. 97

00187 Roma

 

 

 

 

OGGETTO:  Art.1, comma 520, legge 296/2006- DPCM del 16 novembre 2007.

 

 

Si fa riferimento alla nota n. 1075 del 26 novembre 2007 con la quale codesto Istituto chiede di volersi avvalere della disposizione di cui all’art. 1, comma 6, del DPCM richiamato in oggetto con la quale gli enti di ricerca possono avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a qualifiche diverse rispetto a quelle autorizzate.

L’Istituto in indirizzo, con il provvedimento citato, è stato autorizzato ad assumere un numero pari a 105 unità di personale, di cui 78 di queste risultano vincitori di concorso pubblico e 27 destinatari della stabilizzazione in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006. Ciò a fronte di un costo complessivo a regime di € 3.628.609,00.

Codesto Ente, con la citata richiesta di rimodulazione, fa presente di voler procedere prioritariamente, in attuazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2007-2009, alla stabilizzazione di 89 unità appartenenti ai profili di primo tecnologo, ricercatore, tecnologo e Cter di IV e VI livello e solo successivamente al 2007 procedere all’assunzione dei vincitori di concorso per un totale di 72 unità contro le 78 autorizzate. Al riguardo specifica che le sei unità residue saranno assunte ad avvenuto completamento delle procedure concorsuali attualmente  in itinere. Si aggiunge, che il costo complessivo per le suddette stabilizzazioni risulta pari a 3.608.682,00 e pertanto inferiore rispetto alla spesa a  regime autorizzata con il DPCM di che trattasi corrispondente a € 3.628.609,00.

Ciò premesso si rappresenta che la proposta di rimodulazione prospettata non può essere accolta in quanto in contrasto con i principi costituzionali in materia di reclutamento.

L’Istituto in indirizzo, infatti, pur in presenza di vincitori di concorso, chiede l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal DPCM in oggetto solo per fini di stabilizzazione, violando il vincolo più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti utilizzati.

Le procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un’assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno conteggiate nella quota da destinare all’accesso dall’esterno. La stabilizzazione, infatti, è un reclutamento speciale riservato ad una platea definita di soggetti, esattamente come quello previsto  per il personale interno con le progressioni verticali.

Solo in assenza di vincitori l’adeguato accesso anziché essere realizzato nello stesso anno  può essere compensato nell’ambito del piano triennale del fabbisogno.

Ne deriva, pertanto, che qualora la ripartizione delle risorse finanziarie autorizzata dal DPCM 16 novembre 2007 non fosse coerente con le esigenze dell’Ente, la richiesta di rimodulazione dovrà essere riformulata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del citato DPCM, e potrà essere autorizzata purché compatibile con il principio costituzionale richiamato.

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che per gli anni 2008 e 2009 le esigenze funzionali di codesto Ente potranno essere valutate, sempre nel rispetto del principio costituzionale della quota del cinquanta per cento da riservare agli esterni, nell’ambito del regime assunzionale di cui all’art. 1, comma 643 della legge n.296 del 2006.

Tale disposizione prevede che, per i predetti anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Anche la stabilizzazione dunque, configurandosi come una forma speciale di reclutamento dalla quale scaturisce una nuova assunzione a tempo indeterminato, al pari delle assunzioni ordinarie sempre a tempo indeterminato, è sottoposta al regime introdotto dal richiamato comma 643 per gli anni 2008 e 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Il Direttore dell’Ufficio

                                                                              Francesco Verbaro