Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Prot. DFP-16854-08/04/2008-1.2.3.4

 
 

 


                              

 

 

 

 

 

Parere UPPA n. 28/08

All’Inran

Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

Via Ardeatina, 546

00178 - Roma

 

 

OGGETTO: Art. 7, comma 6, d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dall’art. 3, comma 76, legge 24 dicembre 2007.

 

 

Si fa riferimento alla nota n. 0001921/06.01.10 del 27 febbraio 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l’Istituto chiede di sapere se l’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 possa costituire lex specialis rispetto alla previsione generale dell’art. 7, comma 6, del richiamato d. lgs. 165/2001.

Al riguardo, come noto, l’art. 51, comma 6, prevede che i soggetti di cui al primo periodo del medesimo comma, tra cui rientrano gli enti di ricerca, sono autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

In ordine al quesito formulato occorre ricordare che, a seguito delle modifiche intervenute con l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’art. 7, comma 6, del d.  lgs. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Il regime normativo introdotto non si applica a quelle fattispecie di incarico richiamate da norme in rapporto di specialità con la disciplina generale. Tra tali norme rientra, come chiarito anche dalla Circolare dello Scrivente Dipartimento dell’11 marzo 2008, n. 2, quella di cui all’art. 51 della legge n. 449 del 1997 il quale, lo si ripete, prevede che gli enti di ricerca possano stipulare appositi contratti ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del cod. civ. per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca. La disposizione rinvia alle specifiche prestazioni individuate dai programmi di ricerca, per lo svolgimento delle quali potrebbe risultare incompatibile il rigido vincolo della particolare e comprovata specializzazione universitaria. E’ necessario evidenziare che la specifica prestazione deve essere strettamente connessa con il programma di ricerca ed avere un nesso di necessità con lo stesso programma. Questa particolarità esclude che il ricorso all’art. 51 in argomento possa essere rimesso al libero apprezzamento dell’amministrazione, ma deve piuttosto risultare nell’ambito specifico del programma di ricerca, a tutela delle finalità e delle peculiarità in esso insite, al fine di evitare che la norma assuma una connotazione di carattere generale. Occorre, pertanto, richiamare l’attenzione sull’elemento qualificante della natura speciale della disposizione che giustifica la deroga rispetto alla disciplina ordinaria.

Introducendo una norma generale, è evidente come l’articolo in esame, in applicazione del principio generale per cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, non possa essere derogato dal nuovo art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Ed, infatti, “una norma speciale non è suscettibile di abrogazione, implicita per effetto del sopravvenire di una nuova disciplina generale della materia, atteso che una legge speciale può essere derogata solo da altra speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un soggetto più ampio, comprensivo di quello precedente”. (Cass. 8975/92).

Tale apertura interpretativa certamente non esclude che l’amministrazione, ai fini della stipulazione dei contratti in questione, debba operare nel rispetto dei restanti principi stabiliti dall’art. 7, ed in particolare di quelli di cui al comma 6 bis il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i proprio ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Ciò al fine di evitare che la specialità dell’art. 51 e, dunque, la soluzione prospettata determini l’elusione delle disposizioni generali previste dal legislatore a garanzia dei principi di concorsulità, efficienza e trasparenza.

Pertanto, alla luce delle osservazioni formulate, l’amministrazione può procedere alla stipulazione dei contratti sopra considerati nel rispetto delle disposizioni e dei principi richiamati.

 

 

Il Direttore dell’Ufficio

Francesco Verbaro