Prot.
DFP-16854-08/04/2008-1.2.3.4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni
Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento
Parere UPPA n. 28/08
OGGETTO: Art. 7, comma 6, d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dall’art. 3, comma 76, legge 24 dicembre 2007.
Si fa riferimento alla nota n.
0001921/06.01.10 del 27 febbraio 2008 con la quale codesta amministrazione
chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 7, comma 6, del d.
lgs. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 3, comma 76, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l’Istituto
chiede di sapere se l’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 possa
costituire lex specialis rispetto alla previsione generale dell’art. 7,
comma 6, del richiamato d. lgs. 165/2001.
Al riguardo, come noto, l’art.
51, comma 6, prevede che i soggetti di cui al primo periodo del medesimo
comma, tra cui rientrano gli enti di ricerca, sono autorizzati a stipulare, per
specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
In ordine al quesito formulato
occorre ricordare che, a seguito delle modifiche intervenute con l’entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’art. 7, comma 6, del d. lgs. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria.
Il regime normativo introdotto
non si applica a quelle fattispecie di incarico richiamate da norme in rapporto
di specialità con la disciplina generale. Tra tali norme rientra, come chiarito
anche dalla Circolare dello Scrivente Dipartimento dell’11 marzo 2008, n. 2,
quella di cui all’art. 51 della legge n. 449 del 1997 il quale, lo si ripete,
prevede che gli enti di ricerca possano stipulare appositi contratti ai sensi
dell’art. 2222 e seguenti del cod. civ. per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca. La disposizione rinvia alle specifiche prestazioni
individuate dai programmi di ricerca, per lo svolgimento delle quali potrebbe
risultare incompatibile il rigido vincolo della particolare e comprovata
specializzazione universitaria. E’ necessario evidenziare che la specifica
prestazione deve essere strettamente connessa con il programma di ricerca ed
avere un nesso di necessità con lo stesso programma. Questa particolarità
esclude che il ricorso all’art.
Introducendo una norma
generale, è evidente come l’articolo in esame, in applicazione del principio
generale per cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali,
non possa essere derogato dal nuovo art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Ed,
infatti, “una norma speciale non è suscettibile di abrogazione, implicita
per effetto del sopravvenire di una nuova disciplina generale della materia,
atteso che una legge speciale può essere derogata solo da altra speciale
successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un soggetto più ampio,
comprensivo di quello precedente”. (Cass. 8975/92).
Tale apertura interpretativa
certamente non esclude che l’amministrazione, ai fini della stipulazione dei
contratti in questione, debba operare nel rispetto dei restanti principi
stabiliti dall’art. 7, ed in particolare di quelli di cui al comma 6 bis il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i proprio ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
Ciò al fine di evitare che la specialità
dell’art. 51 e, dunque, la soluzione prospettata determini l’elusione delle
disposizioni generali previste dal legislatore a garanzia dei principi di
concorsulità, efficienza e trasparenza.
Pertanto, alla luce delle
osservazioni formulate, l’amministrazione può procedere alla stipulazione dei
contratti sopra considerati nel rispetto delle disposizioni e dei principi richiamati.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro