Parere UPPA n. 4/08

Al Comune di Campagnola Emilia
Piazza Roma, 2
42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE)
Oggetto: lavoratori turnisti – quesito in merito alle festività lavorate.
Si fa riferimento alla lettera del 19 dicembre 2007 con la quale codesto Comune ha chiesto il parere del Dipartimento della funzione pubblica in merito all’applicazione del recupero della giornata lavorativa effettuata durante le festività infrasettimanali.
In proposito si espongono le seguenti considerazioni.
Il lavoro in turni nel comparto regioni ed autonomie locali è regolato all’art. 22 del CCNL del 14/09/2000, il quale stabilisce che “gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente”. Inoltre, nello stesso articolo è previsto che al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
L’art. 24 dello stesso contratto
disciplina, invece, una situazione completamente diversa, quella del dipendente
che per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del
giorno di riposo settimanale. In questo caso gli dovrà essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui
all'art. 52, comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al
riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque
non oltre il bimestre successivo. Sempre l’art. 24 stabilisce che il
dipendente, il quale presta eccezionalmente attività in giorno festivo
infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo. Quest’ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova nell’arco
della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni a dover lavorare nel
giorno festivo infrasettimanale. In tal caso, cioè
nell’eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno
coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche
la festività del santo patrono), al lavoratore spetta solo l’indennità per
turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, come si desume dalla formula
della clausola che dice “interamente”. Di conseguenza l’art.
L’orientamento espresso dallo scrivente trova conferma anche dall’interpretazione più volte data dall’Aran (pareri: 900-22A1; 900-22H2; 900-24D1 reperibili on line sul sito www.aranagenzia.it).
Si rammenta, inoltre, che ogni comparto ha un’autonomia contrattuale e pertanto non sono possibili estensioni analogiche di clausole o istituti da un comparto ad un altro.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco Verbaro
SP/em