
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio
per il personale delle pubbliche amministrazioni
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento
Parere n.
18/2008
OGGETTO: Quesiti in materia di stabilizzazione.
Si fa riferimento alle note del 6 febbraio 2008, prive di numero di protocollo, con le quali codesta amministrazione chiede chiarimenti in riferimento a due diverse fattispecie.
Un caso rappresentato riguarda la possibilità di stabilizzare l’unità di personale assunta con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. 267 del 2000.
L’altra fattispecie richiama la possibilità di stabilizzare i dipendenti assunti anteriormente alla data del 28 settembre 2007 con contratto a tempo determinato di durata di un anno e se, ai fini del conseguimento del requisito temporale dei tre anni previsto dal legislatore, i relativi contratti a termine possano essere prorogati.
In ordine al primo quesito formulato occorre evidenziare che codesto Comune non può procedere alla stabilizzazione del personale in questione. Come già evidenziato nel parere dello Scrivente n. 14 del 2007, infatti, il contratto assegnato intuitu personae risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha assegnato l’incarico. Si tratta di un contratto caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità che, essendo destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico, certamente non può generare aspettative di assunzione a tempo indeterminato nel personale che ne risulta titolare. Il carattere speciale della disposizione è confermato anche dal fatto che l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 165/2001, nel testo modificato dall’art. 3, comma 79, della legge 244/2007, esclude dal regime restrittivo previsto per i contratti a tempo determinato le fattispecie di cui al citato art. 90 del d.lgs 267/2000 che, secondo il legislatore, non si configurano come ipotesi che determinano il costituirsi di lavoratori precari per le quali può essere valutata la possibilità di procedere alla stabilizzazione.
Per quanto concerne, la possibilità di stabilizzare il personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 28 settembre 2007, occorre innanzitutto rinviare all’art. 3, comma 90, della nuova legge finanziaria il quale prevede che le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Al riguardo, come già chiarito nei pareri resi dallo Scrivente nn. 11, 22 e 23 del 2007, , è bene sottolineare come la ratio delle disposizioni in materia di stabilizzazione induca a ritenere che il requisito temporale dei tre anni di cui all’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 possa essere conseguito in forza di contratti stipulati ovvero prorogati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
La proroga, vale a dire, è funzionale al conseguimento del requisito previsto per la stabilizzazione esclusivamente nel caso in cui sia stata disposta anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Nel caso di specie, in base a quanto precisato nella nota in oggetto, il personale non risulta in possesso del requisito temporale richiesto necessario per la stabilizzazione, proprio in quanto la proroga del contratto, necessaria ai fini del conseguimento della predetta condizione, sarebbe successiva alla data utile individuata dal legislatore.
Ciò posto, alla luce delle osservazioni formulate, lo scrivente ufficio è del parere che codesto Comune non possa procedere alla stabilizzazione delle unità di personale considerato.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro