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Prot. n. DFP-0016229-03/04/2008-1.2.3.4 Consiglio Nazionale delle Ricerche
P.le Aldo Moro, n.7
00185 Roma
Parere UPPA n.25/08
e, p.c. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato- IGOP
Via XX settembre , n.97
00187 Roma
OGGETTO: Stabilizzazione. Richiesta parere.
Si
fa riferimento alla nota n. 24210, del 13 marzo 2008, con la quale codesto Ente
sottopone all’attenzione dello Scrivente un quesito in merito alla normativa in
materia di stabilizzazione.
Al
fine di dirimere la questione sollevata, si ritiene opportuno fornire sull’argomento
un quadro giuridico completo.
Come
è stato più volte ribadito, da ultimo con il parere dello Scrivente n. 20/2008,
il termine stabilizzazione non ha una valenza giuridica in quanto, volendone cogliere
l’aspetto lessicale, essa risulta incompatibile con le disposizioni previste in
materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
Basta richiamare, al riguardo, l’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, anche nel testo novellato, conferma il principio secondo cui “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Tenuto
conto di ciò gli interventi dettati dal legislatore per il graduale superamento
del fenomeno del precariato nel settore pubblico, comunemente definiti “norme
sulla stabilizzazione”, non vanno in nessun caso intesi come disposizioni volte
alla “trasformazione” a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo
determinato. Nel settore pubblico, infatti, quest’ultimo rapporto è sempre
destinato a concludersi allo spirare del termine o al verificarsi di una causa
di estinzione anticipata del rapporto medesimo.
Considerato
che la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche passa necessariamente attraverso un procedura concorsuale
pubblica, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 35 del decreto
legislativo 165/2001, l’elemento distintivo delle “norme sulla stabilizzazione”
è dato dal fatto che le stesse si pongono in deroga rispetto alla predetta
normativa. La relativa disciplina, infatti, fermo restando la necessità della
procedura concorsuale, come ribadito anche dall’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, consente di avviare un sistema di reclutamento
speciale, per assunzioni a tempo indeterminato, destinato ad una platea
riservata di persone, non individuata in ragione di requisiti fondati su criteri
generali ed indifferenziati, ma in virtù del fatto che queste persone hanno
avuto un precedente rapporto di lavoro svolto con l’amministrazione pubblica,
per un periodo temporale definito, nel presupposto di dare valore
all’esperienza maturata. La partecipazione al reclutamento speciale è, tra
l’altro, subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
interessati (Direttiva dello scrivente Dipartimento n. 7/2007).
A
conclusione della suddetta procedura speciale, che può avere come destinatari
anche coloro che non sono più in servizio purché in possesso dei requisiti previsti,
le amministrazioni, alla stregua di quanto avviene con le altre forme di
reclutamento, procedono, nel rispetto del regime assunzionale vigente,
all’assunzione a tempo indeterminato degli interessati costituendo a tutti gli
effetti nuovi rapporti di lavoro.
L’elemento
che è opportuno sottolineare è che la durata del precedente contratto a tempo
determinato è da considerare utile solo come requisito di accesso alla
procedura speciale e riservata della “stabilizzazione”.
L’assunzione
a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della predetta procedura, avviene,
come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella
fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, ed è
priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il
periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio.
L’autonomia
del nuovo rapporto determina la necessità dello svolgimento del periodo di
prova ed esclude che possa verificarsi la fattispecie della “reformatio in peius” del trattamento
retributivo del neo assunto, rinvenibile solo nei casi di passaggi di carriera
presso la stessa o altra amministrazione, come rilevato anche dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato nella nota del 21 marzo 2008, n. 39430.
La
possibilità di proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
prevista nelle more della stabilizzazione, ribadita dall’art. 3, comma 92,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente, quale norma speciale, di
derogare anche al novellato art. 36 del d.lgs 165/2001, per permettere alle
amministrazioni di continuare ad avvalersi del personale che si vuole
stabilizzare, senza nulla aggiungere a quanto sopra rappresentato.
E’
necessario richiamare, altresì, l’art. 53 del D.lgs n.165/2001, quale
disposizione di carattere generale che vieta il cumulo di impieghi per ciascun
dipendente da parte delle amministrazioni pubbliche. In ossequio a detta
disposizione le amministrazioni, all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato,
devono accertarsi che gli impiegati non abbiano in essere un altro rapporto di
lavoro dipendente con le amministrazioni medesime. L’assenza di tale
dichiarazione non consente di procedere all’assunzione stessa ed una
dichiarazione mendace, fermo restando i riflessi penali, la renderebbe nulla.
L’assunzione
a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione, presuppone
quindi l’estinzione dell’eventuale precedente rapporto a termine esistente con
altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione
consensuale. In quest’ultimo caso nessuna delle due parti è tenuta a prestare o
liquidare il preavviso.
La
risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire
tutte le situazioni pendenti. Ne deriva, a titolo di esempio, che le ferie non
godute devono essere retribuite e che deve, altresì, procedersi alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro