Repubblica Italiana

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Dirigenza

Istituzione del ruolo dei dirigenti
L'istituzione del singolo ruolo dei dirigenti presso ciascuna Amministrazione dello Stato, dopo l'esperienza triennale del Ruolo Unico della Dirigenza, rappresenta il nuovo dato normativo che ha riverberato i suoi riflessi in maniera strutturale anche nel Dipartimento della Funzione Pubblica, modificandone necessariamente l'organizzazione interna.
Presso ogni Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito  il ruolo dei dirigenti, articolato nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, ai sensi  del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, recante il Regolamento sui ruoli della dirigenza delle Amministrazioni dello Stato. Le Amministrazioni, elencate nella tabella A allegata al regolamento,  inseriscono, per ogni dirigente inquadrato nel ruolo, il cognome, nome, luogo e data di nascita;la data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario; la data di primo inquadramento nell'amministrazione; gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In attuazione dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, iI Dipartimento della funzione pubblica- Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, ha avviato e, con la maggior parte delle Amministrazioni, concluso, le attività di verifica del contingente del personale dirigenziale da inserire nei singoli ruoli.
Con l'entrata in vigore del regolamento, 14 maggio 2004,la gestione amministrativa dei dirigenti, iscritti nel soppresso Ruolo Unico della Dirigenza, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti in materia di mobilità, compete direttamente alle Amministrazioni interessate.
L'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, a cui le Amministrazioni devono trasmettere  tutti i dati riguardanti i dirigenti inquadrati, inserisce gli stessi  nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.165/2001,  e ne assicura la consultabilità via Internet. L'Ufficio, inoltre, assicura il monitoraggio degli incarichi dirigenziali e dei posti di funzione disponibili, nei termini indicati dal comma 7-bis dell'art. 28, del decreto legislativo n. 165/2001, aggiunto dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 di conversione del  decreto legge  28 maggio 2004, n. 136.

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