UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO
PERSONALE
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N. 8 del 19 luglio 2010
OGGETTO: assenze dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti.
Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio del
mandato è stato quello della riduzione del fenomeno
dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, ricercato sia
attraverso l'introduzione di misure normative sia mediante la
diffusione della cultura della trasparenza, finalizzata ad
evidenziare buone e cattive prassi.
A distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore delle nuove
norme in materia, introdotte con l'art. 71 del d.l. n. 112
del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, la tematica è ancora
attuale e costante deve essere l'impegno dei dirigenti contro le
prassi di assenteismo. Le risultanze del monitoraggio delle assenze
per malattia curato dal Dipartimento della funzione pubblica in
collaborazione con l'ISTAT mostrano che al termine del primo anno
di applicazione della l. n. 133 del 2008 si riscontra una riduzione
media delle assenze del 38%[1]. Nel corso del
secondo anno, fino al mese di giugno 2010, le assenze registrano,
rispetto ai valori prevalenti prima dell'entrata in vigore della
norma, una riduzione media dei giorni di assenza per malattia
pro-capite del 31,1%[2].
E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni già fornite in
passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8
del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve
tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in
particolare, del d.m. 18 dicembre 2009, n. 206, recante
"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.".
L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro superata la
circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di reperibilità
per i malati oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di
modalità flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano
le patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l'art. 2
del decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione
dall'obbligo di reperibilità le assenze eziologicamente
riconducibili a "patologie gravi che richiedono terapie
salvavita.".
Più recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono stati dati
indirizzi sullo specifico tema della responsabilità connessa alla
violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di
certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare
n. 1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del
sistema di trasmissione telematica dei certificati.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti, inoltre, nell'ambito di
pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito
internet del Dipartimento, sezione pareri e note
circolari. In particolare, si segnalano i pareri n. 53 del 2008
relativo al post ricovero, n. 1 del 2009
sull'individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione del
trattamento economico previsto per il personale del comparto
regioni - enti locali, n. 2 del 2010 sull'obbligatorietà delle
visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del
dipendente.
Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e
dai dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare
l'attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della
disciplina.
Si raccomanda alle amministrazioni l'osservanza dell'obbligo di
attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per
malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari
n. 7 e 8 del 2008.
E' utile ricordare che per talune ipotesi è stato previsto dalle
norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1,
secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008 stabilisce che "Resta
fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le
assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita.". Nel sottolineare la volontà del legislatore di
salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il
regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai
vigenti contratti si evince in generale l'esclusione delle assenze
riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei
giorni dal periodo di comporto, in qualche caso salvaguardando
espressamente pure "i giorni di assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie" (cfr.: CCNL comparto scuola 29
settembre 2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche in questa
sede quanto già detto a proposito dell'esenzione dalla reperibilità
(cfr.: parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime
di maggior favore e, cioè, il dovere dell'amministrazione di
esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso
sussiste la relativa documentazione medica a supporto.
Si ricorda che il comma 1 bis dell'art. 71 menzionato,
nel quale era contenuta una disciplina speciale di deroga per il
personale del comparto sicurezza e difesa in relazione alle
malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed
addestrative, è stato sostituito dal d.l. n. 78 del 2009,
convertito in l. n. 102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il
personale del comparto sicurezza e difesa, anche il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma attualmente
prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti
di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle
peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati
al trattamento economico fondamentale.".
Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini
della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente
alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la
stessa non è soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce
l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo,
in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce
retributiva non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera,
legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se
e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti
e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo
ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le
altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento
pubblicistico, aventi la medesima natura.
Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime
sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della
normativa in materia di assenza per malattia già illustrato nelle
precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta
[1] Dal resoconto sul monitoraggio
risulta che la stima è riferita al complesso delle amministrazioni
pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, università e
sicurezza.
[2] Dal resoconto sul monitoraggio
risulta che la stima è riferita al complesso delle amministrazioni
pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, università e
sicurezza.